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Convenzioni contenute in effo Trattato pienamente cor- 1777 rispondenti alla Noftra aspettazione, e defiderio, lo approviamo di buon grado, confermiamo, e ratifichiamo, e ne comandiamo la coftante inviolabile offervanza. In fede di che farà il presente firmato di Noftra mano, munito del Noftro maggior Sigillo, e contraffegnato dal Noftro Configliere Intimo attuale di Stato, di Conferenza, Miniftro di Gabinetto per gli Affari Efteri.

Dato in Modena quefto di ventisette Novembre 1780.

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(L. S.) Firmat. ERCOLE.

Contrafs. FILIPFO GIUSEPPE Conte MARCHISIO.

18. *)

Renouvellement de la convention de 1775 entre 1780 la Lombardie Autrichienne et la République de Venise, ftipulé pour 5 ans 1780.

MARIA

ARIA THERESIA, Dei graciti, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariae, Bohemiae &c. Archidux Auftriae, Dux Mediolani. Mantuae &c. &c. FERDINANDO Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Auftria, Duca di Borgogna, e di Lorena ec., Cefareo Reale Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale nella Lombardia Auftriaca.

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*La maison d'Autriche, pendant qu'elle poffédait le Milanais le Mantouan &c., a conclu, en cette qualité, une multitude de conventions avec d'autres états d'Italie pour la poursuite, la faifie, l'extradition et le banniffement des coupables et criminels. Ces conventions furent ordinairement conclues et renouvellées pour 5 ou 10 ans; mais comme toutes celles que j'ai devant moi, font presque de mor à mot de la même teneur, et que le changement des affaires en Italie en a fait encore diminuer l'interêt, et obligera d'en venir à de nouvelles conventions, peut être plus neceffaires que jamais à la fin d'une longue guerre, je me contenterai d'en inférer

une

1780 Il vantaggio reciproco rifultante dalle Convenzioni già ftabilite con i Principi confinanti per il vicendevole arrefto, e configna dei Malviventi ci ha determinato a difporne nella fcadenza de' termini la rinnovazione; E ficcome quella già flipulata negli anni addietro per gli Stati della Lombardia Auftriaca, e quelli della Sereniffima Repubblica di Venezia è già terminata, cofi ne abbiamo conciliata la continuazione per altri cinque anni da cominciare dal giorno della repubblicazione del presente Editto, a piedi del quale farà trafcritta la Convenzione Juddetta per notizia del Pubblico, e per norma dei Tribunali, ed Ufficiali di Giuflizia, onde abbiano a cónformarfi a quanto refta nella medefima ftabilita.

Convenzione per l'arrefto de' Banditi, e Malviventi fra
gli Stati della Lombardia Auftriaca dipendenti da Sua
Maeftà Imperiale Regia Apaftolica per una parte, e gli
Stati dipendenti della Sereniffima Repubblica di

Venezia per l'altra.

Sendofi rilevato fempre più, e conofciuto il vantaggio, che viene alla ficurezza, e tranquillità de' Sudditi, di Sua Maeftà l'Imperatrice Regina nella Lombardia Auftriaca, e di quelli della Sereniffima Repubblica di Venezia dalla plaufibile Convenzione, che da molti anni e fuffifte fra li detti rispettivi Dominj efiftenti in

vige,

Italia

une feule, en choififfant de préférence celle qu'on trouve ci - deffus, par la fingularité, qu'elle pourrait s obferver aujourd'hui entre les mêmes états, mais que l'Autriche qui était l'une des puiffances contractantes, comine Duc de Milan, serait devenue aujourd'hui l'autre, à raison de la partie du territoire Venitien qui lui eft tombée en partage. (Sans, du refte, entrer ici dans la queftion plus épineufe jusqu'à quel point les traités de la République de Venife font aujourd'hui obligatoires pour l'Autriche à raison de cette nouvelle partie de fes poffeffions.)

Au reste j'ai en mains des conventions de la même teneur que celle ei deffus

entre l'Autriche et le S. Siège du 8 May 1773 pour 5 ans
et les 4 baillages Italiens de la Suiffe du

20 Fevr. 1775 pour 10ans.
et la Savoye du 31 Août 1776 pour 5 ans.
et l'Empereur à raifon de quelques fiefs d'em-
spire du 16 Juil. 1777 pour 10 ans.
et le Duc de Parme du 20 Avril 1775 et
25 Fevr. 1780 pour 5 ans. 1.

Italia per l'arresto, e confegna reciproca de' Malviventi, Facinorofi, e Forufciti col venir cofi tolto a' medefimi il rifugio, ed afilo, li fottraea alle inquifizioni, e procedure de' rispettivi Giusdicenti, e Governi, opportuna, ed utile cofa fi è riputata il rinnovare la medefima Convenzione segnata già fotto li 9. Marzo 1775. Quindi è, che la prelodata Maeftà Sua, e la detta Sereniffima Repubblica hanno ftimato, di che per mezzo di Noi infrafcritti, fe ne fegnaffe la rinnovazione, riaffumendo li medefimi Capitoli, e producendone l'accordo, e l'offervanza ad un eguale periodo di anni, però fi conviene, che

ART. I.

1780

tence de

I Banditi per Sentenza di pena capitale, che li Bannis dichiari efpofti alla pubblia vendetta dagli Stati della fenLombardia Auftriaca, o da quelli del Dominio Veneto, peine canon poffano in modo alcuno abitare, nè dimorare in pitale. alcuna Città, Terra, Luogo, e Diftretto di effi Dominj, é le faranno ritrovati dentro di effi, debbano effere prefi dagli Ufficiali di Giuftizia, o Milizia, o Comandante, che fi ritroverà fopra Luogo, e confegnarfi reciprocamente a' Miniftri del Dominio, onde fono, e faranno banditi, e non folamente potranno effere impunemente offefi, ed anche uccifi, quando nell' atto della Cattura fi opponeffero alla medefima con armi, ma ancora quando foffero ritrovati alla Campagna, e chi gli ammazzerà, oltre l'impunità, potrà confeguire anche i premj, che fi ritrovaffero allora per Grida propofti contro tali Banditi: ed all' incontro chi darà a' medefimi albergo, ajuto, foccorfo, o favore, incorrerà le pene impofte dalle Leggi nel Luogo della ricettazione, a' Fautori, e Ricet tatori, de' Banditi, comprefe anche le Perfone congiunte di fangue a' Banditi, fecondo le circoftanze de' cafi, ed i gradi dell'attinenza, a norma delle enunciate Leggi.

ART. II.

mes ca

Qualunque Malfattore ancora non bandito, ma im- Prevenus putato di delitto tale, che fecondo il titolo del delitto de cripoffa effere punito nella pena della morte naturale, o pitaux, civile, o di Galera perpetua, o a tempo, o altra fimile extrades. pena corporale grave, capiterà negli Stati Veneti viceverfa nella Lombardia Auftriaca, dovrà effere prefo, e carcerato, per confegnarlo a quello de' fuddetti Do

1780 minj, nel quale avrà commeffo il delitto, acciò fia punito, e caftigato dal fuo Superiore. ART. III.

tion.

Excep Si dichiara però, che fe il Malfattore al tempo della richiesta fi trovali imputato, o condannato nel Luogo della dimora, di delitto pari, o maggiore di quello, per cui farà riclamato, non farà il Dominio, in cui farà prefo, obbligato alla confegna, e potrà ivi effere ritenuto, e caftigató a proporzione del delitto. In cafo, che in progreffo fia affoluto, o per altra ragione non punito, dovrà effere consegnato all' altro Dominio, dove avrà fatto l'altro delitto, e che l'avrà dimandato, come fopra, acciò onninamente detto Malfattore fia per il fuo delitto caftigato.

Mode d' executer

ART. IV.

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Si affegnano frattanto a' detti Malfattori, o Banditi la faifie, da' rifpettivi Stati quindici giorni dalla pubblicazione la_faijie. della prefente Convenzione a doverfi affentare dall' uno, e dall' altro Stato, il qual termine paffato, potranno effere prefi, ed anche quando fiano banditi capitalmente, ed efpofti alla pubblico vendetta, come fopra, offeffi 'impunemente, fenz' alcun amparo della fede, edafilo pubblico, e chi li terrà, e favorirà fia anche punito, comme fopra fi è detto irremiffibilmente. Affinchè poi fi abbia la precifa notizia di effe Banditi, e Malfattori, che dovranno arreftarfi, e come fopra, fi communicherà di prefente vicendevolmente il Catalogo generale, come pure le Note particolari di mano in mano, che occorrerà il cafo, col di loro cognome, nome, e Patria, e ciò per la più puntuale efecuzione delle cofe, come fopra, concordate. E dopo la communicazione di effi Cataloghi, e Note, farà permeffo a' Giusdicenti particolari di ambi li Domini d'intenderfi fra di loro, anche fenza paffare per i canali de' Superiori Governi, per. l'arresto de' rispettivi Delinquenti fcoperti, o da fcopriri, fecondo le occorrenze, ed i cafi, affinchè il fine provvido della prefente Convenzione fi ottenga con maggior brevità, e feguite le detenzioni fi daranno dalli rispettivi Governi gli ordini foliti per le corrispondenti, confegne a foliti Confini,

ART. V.

Mode de L'arrefto, e la confegna de' Rei già banditi, e conrequifi dannati nelle pene già fpiegate nell' Articolo primo,

tion.

fi farà fopra la prefentazione della copia della Sentenza, 1780 e per l'arrefto, e confegna per gl' Imputati de' delitti, che portino alcuna delle pene fopra fpiegate all' Articolo fecondo, bafteranno le rifultanze delle imputazioni appoggiate alle femplici afferzioni degli Ufficiali del dominio, che farà la richiesta relativa agli atti del Proceffo. E ad effetto di riparare ad ogni conteftazione rispetto alla qualità della pena fopra efpreffa, per qualificare i delitti dei Delinquenti cadenti fotto quefto Concordato, fi dichiara, che dovranno a queft' effetto attenderfi le Leggi del Luogo, dove faranno commeffi, ed in difetto prenderne norma dalla ragione comune.

ART. VI.

chès l'

Occorendo cafo di delitto commeffo fuori de' fud- Crimes detti rispettivi Dominj, per i quali cafi però poteffe fe- commis condo le Leggi rispettive Provinciali, o la ragione co- étranger. mune procederfi in alcuno de' fuddetti Dominj ad iftanza di Parte, o anche ex Officio, farà lecito al Governo, che dovrà procedere per detto cafo di riclamarlo preffo l'altro Governo, in cui dimoraffe, purchè non fia Suddito di origine, o per incolato del Luogo, ove fa ceffe dimora, mentre in tal caso non farà questo Governo obbligato alla Confegna, ma benfi a preftarfi al caftigo dello fteffo Delinquente, nel cafo, che foffe punibile, come fopra, anche per il delitto commeffo fuori di ftato.

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ART. VII.

duit.

Per non dar luogo a deludere il fine della prefente Graces; Convenzione, non fi potrà dall' una delle due Parti fufcon fare grazia, Salvocondotto, o altra fidenza agl' Inquifiti, o Banditi nello Stato dell' altra, eccettuati li Šalvocondotti, che fi accordano per l'effetto della citazione de' Rei imputati di altro delitto, fecondo le regole, e Prammatiche criminali, li quali faranno permeffi per il folito fervigio della Giustizia.

ART. VIII.

volés re

flitnés.

Riufcendo in alcuni di Stati la detenzione 'di Ladri Effets con robe derubbate, fi dovranno reftituire prontamente, e fenza fpefa alcuna, dopo che fe ne farà fatto l'ufo neceffario per la prova del corpo del delitto a coloro, de' quali faranno tali robe, o fiano loro proprie o ad

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