COSTITUZIONE degli Stati CONSTITUTIONAL CHAR- CAP. 1-ORGANIZZAZIONE GENE- CHAP. I. - GENERAL ORGANIZA RALE. ART. I. GLI Stati Uniti delle Isole Jonie sono composti da Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo, Paxò, e dalle altre piccole Isole situate lungo le Coste dell'Albania, e della Morea, le quali precedentemente appartenevano al Dominio dei Veneziani. II. Il luogo della Residenza del Governo Generale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, sarà perInanentemente fissato nella città Capitale dell'Isola di Corfù. III. La Religione Dominante di questi Stati è la Religione Greca Ortodossa. Ogni altra forma di Religione Cristiana, come verrà in appresso spiegato, sarà protetta. IV. La Lingua stabilita di questi Stati è la Greca; e viene quindi dichiarato, essere cosa di somma importanza, che la Lingua Nazionale divenga al più presto possibile, quella in cui si debbano scrivere tutti gli Atti del Governo, e tutti i processi giudiziarii; e che sia in fine riconosciuta per la sola Lingua da usarsi in ogni scritto uffiziale. V. Non essendo però agevole il dare immediata esecuzione a tale massima, a motivo che tutti gli affari del Paese sono stati finora principalmente trattati in Lingua Italiana, viene decretato, che tutti gli affari pubblici durante il 1o Parlamento sieno trattati in TION. ART. I. The United States of the Ionian Islands are composed of Corfù, Cephalonia, Zante, Santa Maura, Ithaca, Cerigo, and Paxo, and the other smaller Islands situated along the Coast of Albania and the Morea, which formerly belonged to the Venetian Dominions. II. The Seat of the General Government of the United States of the Ionian Islands is declared to be permanently fixed in the Capital of the Island of Corfù. III. The Established Religion of these States is the Orthodox Greek Religion; but all other forms of the Christian Religion shall be protected as hereinafter stated. IV. The established Language of these States is the Greek; and in consequence it is hereby declared to be an article of primary importance, that the Language of the Nation should become, as soon as possible, that in which all the Records of Government should be held, all Processes of Law alone conducted, and, in fact, the sole recognized Language for Official Proceedings within these States. V. It being impossible, however, from the circumstances of the case, to carry the above principle into immediate effect, the whole business of the Country having been hitherto conducted principally in the Italian Language, it is ordained that, during the first * Translation, as laid before the British Parliament, 1818. Lingua Italiana; salvi ed eccettuati quelli dei Corti Minori, su i quali il Governo potrà forse giudicare opportuno d'introdurre la Lingua del Paese colla mira d'incoraggiarla, e di propagarla. VI. Coll'ulteriore mira d'incoraggiare la propagazione della Lingua della Potenza Protettrice, e quella degli Stati Protetti, Sua Altezza il Presidente ed il Senato saranno tenuti, sei giorni dopo la prima adunanza di qualunque Parlamento, di mandare all'Assemblea Legislativa un Progetto di Legge, da essere discusso nella medesima, intorno all'estensione, che si potrebbe dare all'uso della Lingua del Paese negli altri Dipartimenti del Governo, o nella totalità degli Stati; e si debbe chiaramente intendere, che quando verrà statuita una Legge, per cui la Lingua Greca sarà dichiarata la sola Lingua Uffiziale, l'unica altra Lingua, di cui si potrà fare uso in Copie, o in altro, sarà quella della Potenza Protettrice, cioè la Lingua Inglese. VII. Il Governo Civile di questi Stati sarà composto da un' Assemblea Legislativa, da un Senato, e da un Potere Giudiziario. VIII. Il Comando Militare di questi Stati, venendo devoluto pel Trattato di Parigi al Comandante in Capo delle Truppe di Sua Maestà il Sovrano Protettore, rimane presso il Comandante medesimo. IX. L'Assemblea Legislativa Parliament, the Italian shall be the Language in which all public business is to be conducted, save and except in the instances of the minor Courts of Law, where it may be judged expedient by the Government to introduce the Native Language, with a view to its encouragement and general propagation. VI. With a further view at once to encourage the propagation of the Languages of the Protecting and Protected States, His Highness the President of the Senate shall be bound, within 6 days after the first meeting of any Parliament, to send down to the Legislative Assembly a Projet of a Law, to be therein discussed, relative to how far it may be possible to extend the Native Language to other Departments, or to the whole of the Government; and it is to be clearly understood, that whenever a Law is passed, declaring the Greek Language to be the sole Official Language, that the only other Language that can be made use of, in Copies or otherwise, is that of the Protecting Power, viz. the English. VII. The Civil Government in these States shall be composed of a Legislative Assembly, of a Senate, and of a Judicial Authority. VIII. The Military Command in these States being placed, by the Treaty of Paris, in the hands of His Majesty's Commander-inChief, it remains with him. IX. The Legislative Assembly verrà eletta dal Corpo dei Nobili Elettori, nella maniera, e nelle forme che saranno in appresso ordinate. X. I Senatori verranno eletti dal seno dell'Assemblea Legislativa, nella maniera, e nelle forme che saranno in appresso ordinate. XI. Il Potere Giudiziario verrà eletto dal Senato, nella maniera, e nelle forme che saranno in appresso ordinate. XII. Tali Elezioni, come pure quelle ad ogni altra Carica Civile, saranno valide per un quinquennio, eccettuato quanto potrà venire in appresso provveduto sovra questo proposito. nuova XIII. Allo spirare del quinquennio ogni Carica cessa interamente di diritto, e la Elezione della nuova Assemblea Legislativa dovrà avere luogo nel giorno stesso che spira il termine del quinquennio; però Sua Altezza il Presidente del Senato, i Prestantissimi Senatori, i Prestantissimi Reggenti dei Governi Locali, ed i Giudici insieme a tutte le Cariche Ministeriali dei varii Dipartimenti, continueranno ad esercitare i loro Uffizi e doveri, finchè i primi sieno surrogati da un nuovo Senato e da un nuovo Presidente, i secondi da nuovi Reggenti, ed i Giudici insieme a tutte le Cariche Ministeriali, vengano dal Potere competente o rieletti o cangiati. XIV. Ogni volta che l'Assemblea Legislativa si riunisce presso la sede del Governo, l'Autorità Civile si denominerá il Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie; shall be elected in manner and form hereinafter laid down, from the Body of the Noble Electors. X. The Senators shall be elect ed out of the Body of the Legislative Assembly, in manner and form as may hereinafter be directed. XI. The Judicial Authority shall be selected by the Senate, in manner and form as shall hereinafter be directed. XII. These Elections, and all other Civil Appointments, shall be valid for the period of 5 years, except as may be hereinafter provided for. XIII. At the expiration of 5 years, all Appointments of right fall to the ground, and the new election of the new Legislative Assembly shall take place on the day of the expiration of the term of 5 years; but His Highness the President of the Senate and the Senators, the Regents of the Local Governments, the Judges, together with all the Ministerial Officers in the various Departments, shall continue to exercise their duties; the Ist, till replaced by the new Senate and President; the 2nd, till relieved by the new Regents; the Judges and Ministerial Officers, till removed or re-appointed by the proper Authority. XIV. When the Legislative Assembly holds a Session at the Seat of Government, the Civil Authority shall be termed the Parliament of the United States e tale Riunione essendo la prima, si nominerá la prima Riunione del primo Parlamento. XV. Il secondo Parlamento e le Riunioni susseguenti si denomineranno colla stessa regola di numero, nella maniera medesima. XVI. Tutti gli atti dell' Assemblea Legislativa, del Senato, e generalmente di tutti i Dipartimenti del Governo, saranno registrati secondo l'epoca del Parlamento, e della Riunione, in cui vengono statuiti, o secondo la maniera che vengono posti in esecuzione. XVII. Durante il 1° Parlamento avrà luogo un'annua Riunione legale nel 1° giorno di Marzo, e questa continuerà in attività per 3 mesi; ma tale Riunione potrà, in caso di urgenza, essere prolungata al di là dei detti 3 mesi, per uno spazio di tempo, che sarà dichiarato dal Senato, coll' approvazione di Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maestà il Sovrano Protettore. XVIII. In ogni susseguente Parlamento avrà luogo una Riunione nel 1° giorno di Marzo di ogni biennio, e continuerà in attività per uno spazio di tempo eguale a quello, che viene stabilito nell' Articolo precedente. XIX. II potere di convocare o di prorogare il Parlamento in casi di urgenza, resterà presso Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario del Sovrano Protettore; ma in tali casi il Parlamento non potrà essere prorogato al di là di sei mesi. XX. Il potere di disciogliere il of the Ionian Islands; and such Session, being the Ist, shall be termed the Ist Session of the 1st Parliament. XV. The 2nd Parliament and the subsequent Sessions shall be styled numerically, in the same manner. XVI. All Acts of the Legislative Assembly, of the Senate, and generally of all the Departments of Government, shall be registered according to the Parliament and Session in which they may have been enacted, or otherwise carried into effect. XVII. During the 1st Parliament, an Annual Session shall take place, of right, the 1st day of every March, and shall continue in activity for 3 months; but such Session may be prolonged beyond the said 3 months, in the event of necessity, for a period to be declared by the Senate and approved of by His Excellency the Lord High Commissioner of the Protecting Sovereign. XVIII. In every subsequent Parliament, a Session shall take place, of right, on the 1st day of March in every 2 years, and shall continue in activity for the same period, as stated in the preceding Article. XIX. The power of assembling and proroguing Parliament, on an emergency, shall be vested in His Excellency the Lord High Commissioner of the Protecting Sovereign: but Parliament cannot be prorogued for a longer space than 6 months. XX. The power of dissolving Parlamento in casi di urgenza, lo avrà solamente Sua Maestà il Sovrano Protettore, per mezzo di un ordine emmesso nel suo Consiglio. XXI. Ogni volta che il Parlamento venisse prorogato, cesserà immediatamente la Riunione dell' Assemblea Legislativa, durante tutto il tempo della proroga: e tutti gli Atti di qualsiasi natura che non fossero stati compiutamente esauriti dal Parlamento, saranno nulli, e di niun valore. XXII. Quando il Parlamento viene disciolto, tutti i Bills, e gli Atti di qualsiasi natura che non fossero compiutamente esauriti, saranno nulli, come lo saranno pure quando il Parlamento cessa naturalmente. XXIII. Essendo uno dei punti più essenziali, inseparabile dalla felicità, e prosperità di qualunque Stato, quello dell' Istruzione pubblica; e rendendosi altamente necessario per la morale, non meno che per la religione di questi Paesi, che i Sacerdoti in partico. lare debbano ricevere una liberale e conveniente educazione, viene qui dichiarito: che uno dei principali doveri, subito dopo la Riunione del Parlamento, susseguentemente alla Ratificazione della presente Carta Costituzionale per parte di Sua Maestà il Sovrano Protettore, sarà quello di adottare delle misure, in primo luogo per l'Instituzione di Scuole Elementari, e quindi per lo stabilimento di un Collegio pei differenti rami di Scienze, di Letteratura, e di Belle Arti. Parliament, on any special emergency, shall be solely vested in His Majesty, by an Order in Council. XXI. On Parliament being prorogued, the Session of the Legislative Assembly forthwith ceases for the period of prorogation; and all Bills and Acts of every kind, not completely carried through the Parliament, shall fall to the ground. XXII. When the Parliament is dissolved, all Bills and Acts of every kind, not completely carried through, fall equally to the ground. XXIII. The Public Instruction of youth being one of the most important points connected with the prosperity and happiness of any State, and it being of the utmost importance, both to the morals and religion of the Country, that its Pastors in particular should receive a liberal and adequate education, it is hereby declared to be a primary duty, immediately after the meeting of Parliament, subsequent to the Ratification of this Constitutional Charter by His Majesty the Protecting Sovereign, that measures should be adopted by the Parliament for the institution, in the first place, of Primary Schools, and subsequently for the establishment of a College for the different branches of Science, of Literature, and of the Fine Arts. |